Operazioni tra società dello stesso gruppo IVA: che cosa cambia davvero?

Operazioni tra società dello stesso Gruppo IVA: regola per i flussi interni, rapporti con esterni, vincoli, perimetro, opzione e variazioni.

Tra società che partecipano effettivamente allo stesso Gruppo IVA, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non sono considerate cessioni o prestazioni ai fini degli articoli 2 e 3 del D.P.R. 633/1972. La regola dipende però dal perimetro soggettivo del Gruppo IVA, dall’efficacia dell’opzione e dal momento in cui il flusso è effettuato: la comune appartenenza a un gruppo societario non basta a qualificare un’operazione come interna al Gruppo IVA.

Per classificare un rapporto tra società occorre quindi verificare prima chi partecipa al Gruppo IVA nel periodo interessato; poi distinguere i flussi interni dai rapporti con soggetti esterni. Partecipazioni, attività svolte, coordinamento organizzativo e date rilevanti dell’opzione sono dati che incidono sulla lettura del caso.

In sintesi

  • Il Gruppo IVA può essere costituito dai soggetti passivi stabiliti in Italia che esercitano impresa, arte o professione e per i quali ricorrono congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo.
  • Le cessioni e le prestazioni tra due partecipanti allo stesso Gruppo IVA non sono considerate operazioni ai fini degli articoli 2 e 3 del D.P.R. 633/1972.
  • Le operazioni tra una partecipante e un soggetto esterno sono invece considerate effettuate dal Gruppo IVA o nei suoi confronti, secondo la direzione del flusso.
  • L’opzione deve essere esercitata da tutti i soggetti per i quali ricorrono congiuntamente i vincoli e diventa efficace secondo la data di presentazione della dichiarazione.
  • Le variazioni del perimetro seguono ipotesi specifiche previste dalla disciplina: non ogni nuovo collegamento societario produce il medesimo ingresso nel Gruppo IVA.

La regola per le operazioni interne al gruppo IVA

L’articolo 70-quinquies, comma 1, stabilisce che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un partecipante nei confronti di un altro partecipante allo stesso Gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti degli articoli 2 e 3.

La verifica riguarda entrambe le parti del singolo rapporto. Una società controllata e una holding possono avere rapporti societari rilevanti, ma il flusso rientra nella regola delle operazioni interne soltanto se entrambe sono partecipanti al medesimo Gruppo IVA nel periodo considerato. Il Gruppo IVA non coincide quindi, per questa finalità, con il solo insieme delle società collegate da controllo o con altri istituti applicabili al gruppo societario.

La conseguenza operativa è partire dalla data del flusso e identificare cedente o prestatore, cessionario o committente e rispettiva partecipazione al perimetro vigente. Solo dopo questa verifica è possibile ricondurre il rapporto alla disciplina delle operazioni interne.

Perimetro e tre vincoli da verificare

Ai sensi dell’articolo 70-bis, possono divenire un unico soggetto passivo i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che esercitano attività d’impresa, arte o professione, quando ricorrono congiuntamente vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo. La norma esclude inoltre, tra gli altri, sedi e stabili organizzazioni situate all’estero, soggetti in liquidazione ordinaria e le ulteriori situazioni espressamente indicate dall’articolo.

Il vincolo finanziario ricorre nelle condizioni previste dall’articolo 70-ter, anche temporali, quando esiste un rapporto di controllo diretto o indiretto oppure un controllo comune del soggetto individuato dalla norma. Il vincolo economico richiede almeno una forma di cooperazione economica: attività principali dello stesso genere, attività complementari o interdipendenti, oppure attività che avvantaggiano pienamente o sostanzialmente uno o più soggetti. Il vincolo organizzativo consiste in un coordinamento, di diritto o di fatto, tra gli organi decisionali, anche se svolto da un altro soggetto.

Quando sussiste il vincolo finanziario, i vincoli economico e organizzativo si presumono sussistenti, salvo la procedura prevista per dimostrarne l’insussistenza. La verifica professionale del perimetro deve comunque distinguere requisiti soggettivi, vincoli, cause di esclusione, opzione e decorrenza. Approfondisci requisiti, vincoli e perimetro delle società partecipanti.

Confronto delle alternative per i flussi tra società

SituazioneCondizione da verificareEffetto previsto dalla normaConseguenza operativa
Flusso tra due partecipantiEntrambe le società partecipano allo stesso Gruppo IVA nel periodo del flusso.La cessione o prestazione non è considerata tale ai fini degli articoli 2 e 3.Il rapporto va analizzato come operazione interna al perimetro verificato.
Flusso da una partecipante a un esternoIl cedente o prestatore partecipa al Gruppo IVA; la controparte non ne fa parte.L’operazione si considera effettuata dal Gruppo IVA.Il flusso va riferito al Gruppo IVA, mantenendo distinta la posizione della controparte esterna.
Flusso da un esterno a una partecipanteIl destinatario partecipa al Gruppo IVA; il fornitore non ne fa parte.L’operazione si considera effettuata nei confronti del Gruppo IVA.La verifica deve riferire il rapporto al Gruppo IVA e non alla sola società partecipante.

L’articolo 70-quinquies attribuisce inoltre al Gruppo IVA gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle norme IVA. Per questo, nella gestione dei flussi, è utile mantenere allineati l’elenco dei partecipanti, le date di efficacia e la classificazione delle controparti: un rapporto può avere una disciplina diversa se una delle due società non appartiene al perimetro nel periodo rilevante.

Opzione e decorrenza: quando il perimetro produce effetti

Il Gruppo IVA è costituito mediante un’opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrono congiuntamente i tre vincoli. Il rappresentante di gruppo presenta telematicamente la dichiarazione, che indica denominazione del Gruppo, dati del rappresentante e dei partecipanti, attestazione dei vincoli, attività svolte, elezione di domicilio e sottoscrizioni previste.

Se la dichiarazione è presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, l’opzione ha effetto dall’anno successivo; se è presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, ha effetto dal secondo anno successivo. Permanendo i vincoli, l’opzione è vincolante per tre anni dall’anno di efficacia e, trascorso tale periodo, si rinnova automaticamente di anno in anno fino alla revoca prevista dalla disciplina.

La data della programmazione dell’opzione o della presentazione della dichiarazione non sostituisce quindi la verifica della sua efficacia. Per ciascun flusso fra società, il dato da usare è il perimetro effettivo alla data interessata.

Variazioni del perimetro: le ipotesi da distinguere

Durante la validità dell’opzione, l’articolo 70-quater, comma 5, prevede due ipotesi specifiche di ingresso. La prima riguarda soggetti esclusi dal Gruppo IVA ai sensi dell’articolo 70-ter, comma 5, nei cui confronti si instaurano successivamente i vincoli economico e organizzativo. La seconda riguarda soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato nei cui confronti il vincolo finanziario non sussisteva al momento dell’esercizio dell’opzione e si instaura in seguito.

In queste ipotesi, i soggetti partecipano al Gruppo IVA dall’anno successivo a quello di instaurazione dei vincoli e la dichiarazione deve essere presentata entro novanta giorni da tale instaurazione. La disposizione non consente di trattare in modo indistinto qualunque società prima non inclusa: occorre individuare quale ipotesi normativa ricorre e quale vincolo si è instaurato.

Va verificata separatamente l’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno precedente alla partecipazione. Ai sensi dell’articolo 70-sexies, tale eccedenza non è trasferibile al Gruppo IVA: il partecipante può chiederne il rimborso, anche in assenza delle condizioni dell’articolo 30, oppure utilizzarla in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997. Rimborso o compensazione non sono quindi un trasferimento automatico al Gruppo né una conseguenza da presumere senza esaminare la dichiarazione, l’importo, la data di ingresso e l’utilizzo già effettuato del credito.

Per la verifica servono almeno la dichiarazione IVA dell’anno precedente, il prospetto dell’eccedenza, la data di instaurazione dei vincoli e di efficacia della partecipazione, oltre alle informazioni su richieste di rimborso o compensazioni. La mancata inclusione di un soggetto ricompreso nella disciplina richiama le conseguenze previste dall’articolo 70-quater, incluso il recupero dell’effettivo vantaggio fiscale conseguito e, nei casi indicati, la cessazione del Gruppo IVA dall’anno successivo a quello dell’accertamento. Consulta l’analisi dei vincoli finanziari, economici e organizzativi.

Quali dati servono per valutare un flusso infragruppo

Una valutazione ordinata parte dal singolo rapporto e ricostruisce: le società coinvolte, la data dell’operazione, il perimetro del Gruppo IVA applicabile in quel momento, la direzione del flusso e le informazioni che dimostrano la presenza dei vincoli. Sono rilevanti anche la struttura delle partecipazioni, le attività svolte e gli elementi di coordinamento tra organi decisionali.

Prima di costituire il Gruppo IVA, modificare il perimetro o impostare la gestione dei flussi, può essere opportuno sottoporre questi elementi a una verifica. Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nel perimetro del servizio. Alcuni passaggi possono richiedere il coinvolgimento di un professionista abilitato in base alle caratteristiche del caso.

Domande frequenti sulle operazioni tra partecipanti

Il controllo di una società è sufficiente per trattare i flussi come interni?

No. Il controllo rileva per il vincolo finanziario alle condizioni dell’articolo 70-ter, ma la disciplina del Gruppo IVA richiede la verifica congiunta dei vincoli previsti, dei requisiti soggettivi, dell’opzione e della decorrenza.

Che cosa accade se una società coinvolta nel flusso non partecipa al gruppo IVA?

Non si applica la regola prevista per le operazioni tra due partecipanti. Se il flusso è da una partecipante verso un soggetto esterno, si considera effettuato dal Gruppo IVA; se è da un esterno verso una partecipante, si considera effettuato nei confronti del Gruppo IVA.

Quando coinvolgere lo studio?

È utile far esaminare il caso prima dell’opzione, di una variazione del perimetro o quando occorre qualificare flussi ricorrenti fra società. Nella prima richiesta, attraverso il canale indicato dal form, trasmetti solo quanto necessario: situazione da valutare, urgenza, struttura partecipativa, soggetti coinvolti, attività, elementi di coordinamento, date rilevanti e tipologie di flussi.

Fonti e riferimenti

Prima dell’opzione, di una variazione del perimetro o della gestione di un’eccedenza anteriore all’ingresso, è opportuno verificare partecipazioni, attività, rapporti organizzativi, date rilevanti, flussi e dichiarazioni IVA. Richiedi la verifica Gruppo IVA.

Quando coinvolgere lo studio. Per una prima valutazione, indica situazione, urgenza e documenti o informazioni iniziali pertinenti tramite il form.

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