Quali società possono far parte di un gruppo IVA: requisiti, vincoli e perimetro

Quali società possono far parte di un Gruppo IVA? Requisiti soggettivi, vincoli finanziario, economico e organizzativo, opzione, perimetro, flussi IVA ed eccedenze.

Possono far parte di un Gruppo IVA i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che esercitano attività d’impresa, arte o professione, quando ricorrono congiuntamente il vincolo finanziario, il vincolo economico e il vincolo organizzativo. Non basta quindi individuare una partecipazione societaria: per definire il perimetro occorre verificare requisiti soggettivi, cause di esclusione e vincoli previsti dalla disciplina.

La decisione sull’opzione richiede di esaminare ogni soggetto interessato, le date rilevanti delle partecipazioni, le attività svolte, il coordinamento decisionale e i flussi IVA che cambiano qualificazione una volta costituito il Gruppo. L’analisi è utile sia prima della costituzione sia quando il perimetro può variare.

In sintesi

  • Possono partecipare i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che esercitano impresa, arte o professione e per i quali ricorrono congiuntamente i tre vincoli previsti.
  • Non possono partecipare, tra gli altri casi indicati dalla norma, sedi e stabili organizzazioni situate all’estero, soggetti in liquidazione ordinaria e soggetti nelle specifiche situazioni di sequestro giudiziario o procedura concorsuale richiamate dall’articolo 70-bis.
  • Il vincolo finanziario, economico e organizzativo seguono criteri distinti; in presenza del vincolo finanziario previsto dalla legge, gli altri due sono presunti, con le regole previste per dimostrarne l’insussistenza.
  • L’opzione è esercitata da tutti i soggetti per i quali ricorrono congiuntamente requisiti e vincoli previsti: il perimetro non è un elenco selezionabile liberamente.
  • Le operazioni tra partecipanti e quelle con soggetti esterni seguono regole diverse; per questo i flussi IVA vanno mappati sul perimetro effettivo.
  • L’eccedenza detraibile relativa all’anno precedente al primo anno di partecipazione non si trasferisce al Gruppo IVA secondo le regole dell’articolo 70-sexies.

Quali soggetti possono partecipare al gruppo IVA

L’articolo 70-bis del D.P.R. 633/1972 identifica anzitutto i soggetti che possono diventare un unico soggetto passivo: devono essere stabiliti nel territorio dello Stato, esercitare attività d’impresa, arte o professione e presentare congiuntamente i vincoli dell’articolo 70-ter. La verifica riguarda quindi il singolo soggetto e la sua relazione con gli altri soggetti esaminati.

La norma indica anche esclusioni espresse. Non possono partecipare le sedi e le stabili organizzazioni situate all’estero; sono inoltre esclusi i soggetti la cui azienda sia sottoposta al sequestro giudiziario indicato dalla disposizione, i soggetti sottoposti alla procedura concorsuale richiamata dall’articolo 70-bis e quelli posti in liquidazione ordinaria. Queste condizioni vanno controllate prima di inserire un soggetto nel perimetro proposto.

I tre vincoli che definiscono il perimetro

Il vincolo finanziario sussiste, nei casi disciplinati dall’articolo 70-ter, quando vi è un rapporto di controllo diretto o indiretto oppure quando i soggetti sono controllati direttamente o indirettamente dal medesimo soggetto, alle condizioni territoriali previste. Per la regola ordinaria, il rapporto deve ricorrere almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente. La disposizione prevede inoltre una regola specifica per i soggetti partecipanti a un Gruppo Bancario.

Il vincolo economico richiede almeno una forma di cooperazione economica prevista dalla legge: attività principali dello stesso genere, attività complementari o interdipendenti, oppure attività che avvantaggiano pienamente o sostanzialmente uno o più soggetti. Il vincolo organizzativo riguarda invece il coordinamento, di diritto o di fatto, tra gli organi decisionali, anche quando sia svolto da un altro soggetto.

Se ricorre il vincolo finanziario nei termini dell’articolo 70-ter, i vincoli economico e organizzativo si presumono sussistenti, salvo il procedimento previsto per dimostrarne l’insussistenza. La ricostruzione del perimetro richiede comunque di distinguere i tre piani: catena di controllo, cooperazione economica e coordinamento decisionale. Approfondisci i vincoli finanziari, economici e organizzativi del Gruppo IVA.

Opzione e partecipanti: una verifica congiunta

Il Gruppo IVA è costituito mediante un’opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrono congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo. La dichiarazione è presentata telematicamente dal rappresentante di gruppo e deve indicare, fra l’altro, denominazione del Gruppo, dati del rappresentante e dei partecipanti, attestazione dei vincoli, attività che saranno svolte, elezione di domicilio presso il rappresentante e sottoscrizioni previste.

Quando manca l’esercizio dell’opzione da parte di uno o più soggetti per i quali ricorrono congiuntamente requisiti e vincoli previsti, l’articolo 70-quater dispone il recupero a carico del Gruppo IVA dell’effettivo vantaggio fiscale conseguito. Prevede inoltre la cessazione del Gruppo dall’anno successivo a quello dell’accertamento, salvo che i soggetti interessati esercitino l’opzione per parteciparvi. Per questo l’inclusione va verificata sui requisiti effettivamente ricorrenti, non su soggetti soltanto candidati o ipotizzati nel fascicolo.

Decorrenza, durata e variazioni del perimetro

Se la dichiarazione è presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, l’opzione produce effetto dall’anno successivo; se è presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, l’effetto decorre dal secondo anno successivo. Permanendo i vincoli, l’opzione è vincolante per un triennio dall’anno di efficacia e, dopo il primo triennio, si rinnova automaticamente di anno in anno fino alla revoca.

Durante la validità dell’opzione, possono entrare nel Gruppo dall’anno successivo i soggetti nei cui confronti si instaurino i vincoli economico e organizzativo nei casi indicati dall’articolo 70-quater, oppure il vincolo finanziario quando non sussisteva al momento dell’opzione. In tali ipotesi la dichiarazione deve essere presentata entro novanta giorni dall’instaurazione dei vincoli. Date, partecipazioni e modifiche organizzative devono quindi essere lette insieme prima di aggiornare il perimetro.

Effetti del perimetro sui flussi IVA

Una volta costituito il Gruppo IVA, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra due partecipanti allo stesso Gruppo non sono considerate cessioni o prestazioni agli effetti degli articoli 2 e 3 del D.P.R. 633/1972. Questa regola riguarda soltanto soggetti che partecipano allo stesso Gruppo IVA.

Le cessioni e prestazioni effettuate da un partecipante verso un soggetto esterno si considerano effettuate dal Gruppo IVA; quelle rese da un soggetto esterno nei confronti di un partecipante si considerano effettuate nei confronti del Gruppo. Gli obblighi e i diritti derivanti dalle norme IVA sono rispettivamente a carico e a favore del Gruppo IVA. La mappa dei rapporti interni ed esterni serve quindi a collegare il perimetro dichiarato ai flussi da gestire.

Flusso documentale del fascicolo gruppo IVA

  1. Soggetti e cause di esclusione. Per ciascun soggetto da esaminare, ordinare dati identificativi, attività esercitata, stabilimento nel territorio dello Stato e informazioni pertinenti su eventuali cause di esclusione.
  2. Partecipazioni e date. Ricostruire controllo diretto o indiretto, soggetto controllante comune e data da cui il rapporto rileva ai fini del vincolo finanziario.
  3. Attività e coordinamento. Descrivere le attività dello stesso genere, complementari, interdipendenti o vantaggiose e raccogliere evidenze del coordinamento di diritto o di fatto degli organi decisionali.
  4. Dichiarazione e flussi. Confrontare partecipanti, rappresentante, attestazione dei vincoli e attività del Gruppo con i rapporti tra partecipanti e quelli con soggetti esterni. Consulta le incongruenze da chiarire prima dell’opzione.

Eccedenze IVA anteriori all’ingresso

L’eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno precedente al primo anno di partecipazione non si trasferisce al Gruppo IVA. L’articolo 70-sexies prevede che possa essere chiesta a rimborso, anche senza le condizioni dell’articolo 30 del D.P.R. 633/1972, oppure compensata secondo l’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997.

La disposizione non si applica alla parte dell’eccedenza di importo pari ai versamenti IVA effettuati con riferimento a quell’anno precedente. Per la valutazione del fascicolo è quindi utile separare l’eccedenza antecedente alla partecipazione dai dati dei versamenti riferiti al medesimo periodo.

Quando coinvolgere lo studio sul caso concreto

È opportuno chiedere una verifica quando il controllo è indiretto, il coordinamento decisionale deve essere ricostruito, le attività presentano rapporti di complementarità o interdipendenza, il perimetro sta cambiando oppure occorre ordinare flussi tra partecipanti, rapporti esterni ed eccedenze anteriori.

Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nell’ambito della verifica preliminare e dell’assistenza operativa sul Gruppo IVA. Per una prima richiesta, tramite il canale indicato dal form, sono utili la situazione da valutare, l’urgenza, l’elenco dei soggetti coinvolti e i documenti iniziali pertinenti, evitando dati non necessari.

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Fonti e riferimenti

Domande e chiarimenti

Spunti utili sul tema

Alcune osservazioni frequenti aiutano a capire quando l'argomento merita una valutazione professionale.

DomandaMartina Bruno Pirillo da Tivoli
Se una società del gruppo è stabilita in Italia ma i rapporti economici con le altre sono ancora limitati, può comunque rientrare nel Gruppo IVA oppure il vincolo economico va già dimostrato in modo molto concreto?
RispostaAndrea Dicanto
La sola stabile presenza in Italia non è sufficiente. Per entrare nel Gruppo IVA devono ricorrere congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo. Il vincolo economico va quindi verificato sulla situazione effettiva del gruppo, considerando le relazioni e l’integrazione tra le attività, non solo l’appartenenza societaria. Prima di esercitare l’opzione è opportuno definire con attenzione il perimetro e analizzare anche le società con rapporti operativi meno evidenti.

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