Vincolo finanziario nel gruppo IVA e catena di controllo da ricostruire

Vincolo finanziario nel Gruppo IVA: come ricostruire controllo, perimetro, opzione, flussi IVA ed eccedenze anteriori.

Il Gruppo IVA richiede un perimetro soggettivo verificato e la presenza congiunta del vincolo finanziario, del vincolo economico e del vincolo organizzativo. Per ricostruire una catena di controllo occorre quindi verificare chi controlla chi, se il controllo è diretto, indiretto o comune, da quando esiste e quali soggetti passivi stabiliti in Italia possono effettivamente partecipare.

Il controllo societario osservato oggi non consente, da solo, di includere una società nel perimetro. Incidono il requisito temporale del vincolo finanziario, i requisiti soggettivi, le esclusioni previste dalla legge, l’esistenza dei rapporti economici e organizzativi e il momento in cui si intende esercitare l’opzione.

In sintesi

  • Il Gruppo IVA può riunire in un unico soggetto passivo i soggetti stabiliti in Italia che esercitano impresa, arte o professione e per i quali ricorrono congiuntamente i tre vincoli.
  • Il vincolo finanziario richiede un rapporto di controllo diretto o indiretto, oppure un controllo comune, almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente.
  • In presenza del vincolo finanziario previsto dalla norma, i vincoli economico e organizzativo sono presunti, ma restano elementi distinti da ricostruire nel caso concreto.
  • Per la costituzione ordinaria, la dichiarazione è presentata entro il 30 settembre dell’anno precedente e l’opzione ha efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo.
  • Il perimetro definito incide sulla distinzione tra operazioni tra partecipanti e rapporti con soggetti esterni al Gruppo IVA.

Dalla catena di controllo al vincolo finanziario

L’articolo 70-ter del D.P.R. 633/1972 considera sussistente il vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti in Italia quando, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, esiste tra loro un rapporto di controllo diretto o indiretto. Il vincolo può sussistere anche quando i soggetti sono controllati direttamente o indirettamente dal medesimo soggetto; in questa seconda ipotesi, il controllante deve essere residente in Italia o in uno Stato che assicuri con l’Italia un effettivo scambio di informazioni.

Il dato decisivo non è il solo elenco delle società del gruppo, ma la rappresentazione della catena: per ogni soggetto potenzialmente partecipante vanno individuati controllante, controllato, tipo di rapporto e data di instaurazione. Il controllo deve sussistere almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente. Una partecipazione entrata nella catena dopo tale data richiede quindi una verifica separata dei tempi e del perimetro applicabile.

La disciplina prevede inoltre una specifica ipotesi di vincolo finanziario per i soggetti passivi stabiliti in Italia partecipanti a un Gruppo Bancario. Questa previsione non consente di assimilare automaticamente a tale fattispecie ogni insieme di società collegate sotto il profilo economico.

Vincolo economico e vincolo organizzativo

Il vincolo economico esiste quando ricorre almeno una delle forme di cooperazione indicate dall’articolo 70-ter: attività principali dello stesso genere, attività complementari o interdipendenti, oppure attività che avvantaggiano pienamente o sostanzialmente uno o più soggetti. Il vincolo organizzativo richiede invece un coordinamento di diritto o di fatto tra gli organi decisionali, anche se esercitato da un altro soggetto.

Quando intercorre il vincolo finanziario disciplinato dall’articolo 70-ter, comma 1, i vincoli economico e organizzativo si presumono sussistenti, salvo la disciplina prevista dalla stessa norma. Per dimostrarne l’insussistenza è previsto l’interpello all’Agenzia delle entrate. Per le partecipazioni acquisite nelle circostanze individuate dal comma 6, il vincolo economico è considerato insussistente; la sua eventuale sussistenza richiede il percorso di interpello indicato dalla disposizione.

La mappa della catena resta quindi utile anche in presenza della presunzione: consente di collegare il controllo ai soggetti interessati e di individuare circostanze che rendono necessario esaminare separatamente attività, coordinamento e posizione nel perimetro.

Perimetro e tempi dell’opzione

Il Gruppo IVA è costituito mediante opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti in Italia per i quali ricorrono congiuntamente i vincoli richiesti. La dichiarazione telematica è presentata dal rappresentante del Gruppo IVA e contiene, tra l’altro, identificazione del Gruppo, partecipanti, rappresentante, attestazione dei vincoli e attività che saranno svolte dal Gruppo.

Per la costituzione ordinaria, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello dal quale si intende applicare il regime; l’opzione ha efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo. Questa regola va distinta dalle variazioni che possono intervenire durante la validità dell’opzione. Permanendo i vincoli, l’opzione è vincolante per un triennio decorrente dall’anno di efficacia e, trascorso tale periodo, si rinnova annualmente fino alla revoca.

L’articolo 70-quater, comma 5, disciplina casi specifici di ingresso successivo: l’instaurazione dei vincoli economico e organizzativo verso soggetti esclusi ai sensi dell’articolo 70-ter, comma 5, oppure l’instaurazione del vincolo finanziario verso soggetti passivi stabiliti in Italia per i quali tale vincolo non esisteva al momento dell’opzione. In queste fattispecie, il soggetto partecipa dal successivo anno e la dichiarazione deve essere presentata entro novanta giorni dall’instaurazione dei vincoli. Non è una regola indistinta per ogni nuova relazione societaria.

Per un approfondimento sui requisiti da leggere insieme prima della scelta, consulta la guida sui vincoli finanziari, economici e organizzativi prima dell’opzione.

Caso tipo: catena di controllo da ricostruire

Una holding italiana controlla direttamente una società operativa italiana e controlla una seconda società italiana attraverso la prima. Le tre società stanno valutando l’opzione per il Gruppo IVA. È un caso tipo: non esprime un esito già acquisito né una convenienza automatica.

  1. Ricostruire la catena. Si rappresentano il controllo diretto della prima operativa e il controllo indiretto della seconda, indicando per ciascun rapporto la data di instaurazione. La verifica confronta tale data con il requisito del 1° luglio dell’anno solare precedente.
  2. Delimitare i soggetti. Si verifica che ciascuna società sia un soggetto passivo stabilito in Italia e che non ricorra una delle cause di esclusione previste dall’articolo 70-bis. Le società che non soddisfano tali condizioni non sono trattate come partecipanti soltanto perché collegate alla holding.
  3. Collegare attività e governance. Si esaminano attività svolte, cooperazione economica e coordinamento degli organi decisionali, distinguendo gli elementi utili a verificare vincolo economico e vincolo organizzativo.
  4. Separare i flussi. Si classificano i rapporti tra le tre società separatamente dalle operazioni con controparti esterne. Questa classificazione diventa operativa soltanto dopo avere definito il perimetro effettivo.

Il passaggio risolutivo è confrontare la data e la struttura della catena con i requisiti di partecipazione. Una diversa data di controllo, una causa di esclusione o una circostanza rilevante per i vincoli economico e organizzativo modifica l’analisi del perimetro e dei tempi dell’opzione.

Effetti del perimetro sui flussi IVA

L’articolo 70-quinquies distingue le operazioni tra partecipanti allo stesso Gruppo IVA da quelle con soggetti che non ne fanno parte. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese tra due partecipanti allo stesso Gruppo non sono considerate cessioni o prestazioni agli effetti degli articoli 2 e 3 del D.P.R. 633/1972.

Le operazioni rese da un partecipante verso un soggetto esterno sono considerate effettuate dal Gruppo IVA; quelle ricevute da un soggetto esterno nei confronti di un partecipante sono considerate effettuate nei confronti del Gruppo. Diritti e obblighi derivanti dall’applicazione delle norme IVA sono a carico e a favore del Gruppo IVA.

Per questo, prima di impostare fatturazione e liquidazione, la mappa delle controparti deve essere confrontata con il perimetro verificato. Le disposizioni disciplinano inoltre espressamente taluni rapporti tra sedi o stabili organizzazioni partecipanti e articolazioni estere: tali rapporti non vanno qualificati usando soltanto la logica dei rapporti interni tra partecipanti.

Eccedenze anteriori alla partecipazione

L’eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno precedente al primo anno di partecipazione non si trasferisce al Gruppo IVA. L’articolo 70-sexies ne disciplina la possibilità di rimborso, anche in mancanza delle condizioni dell’articolo 30, oppure di compensazione secondo l’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

La disposizione non si applica alla parte dell’eccedenza di importo pari ai versamenti IVA effettuati con riferimento a quell’anno. Nella ricostruzione iniziale è quindi utile distinguere l’anno della dichiarazione, l’eccedenza detraibile e i versamenti cui la norma collega questa eccezione, senza trattare il credito precedente come una voce trasferita al perimetro del Gruppo.

Quando coinvolgere lo studio

Il momento appropriato per coinvolgere lo studio è prima della presentazione dell’opzione, quando la catena di controllo non è lineare, la data del controllo è da ricostruire o occorre comprendere se una società rientra nel perimetro e con quali effetti sui flussi. Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare professionalmente partecipazioni, attività, assetti organizzativi e flussi IVA del caso concreto per ordinare la verifica dei requisiti, del perimetro e della dichiarazione.

Per una prima valutazione senza impegno, indica la situazione, l’urgenza della decisione e l’elenco dei documenti disponibili, ad esempio visure o prospetti partecipativi, organigramma, informazioni sulle attività svolte e una sintesi dei flussi IVA tra società e verso l’esterno. Le modalità di trasmissione di eventuali documenti saranno concordate dopo il contatto.

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Fonti e riferimenti

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