Società controllate dalla stessa persona fisica possono costituire un gruppo IVA?

Società controllate dalla stessa persona fisica e Gruppo IVA: condizioni del controllo comune, tre vincoli, esclusioni, opzione e nuovi ingressi.

Sì, società controllate dalla stessa persona fisica possono costituire un Gruppo IVA, ma il controllo comune non basta da solo. Le società candidate devono essere soggetti passivi stabiliti in Italia che esercitano impresa, arte o professione e devono ricorrere congiuntamente il vincolo finanziario, il vincolo economico e il vincolo organizzativo. Il controllo deve essere rilevante ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile e sussistere almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente.

Quando il controllo è esercitato direttamente o indirettamente dalla medesima persona fisica, il vincolo finanziario può sussistere se questa è residente in Italia oppure in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni. Per il responsabile amministrativo che deve valutare l’opzione, il primo compito è quindi confrontare catena di controllo, date e residenza del controllante, verificando poi requisiti ed esclusioni di ogni società. La presenza del proprietario comune non rende automaticamente coincidenti gruppo societario e Gruppo IVA.

In sintesi

  • La medesima persona fisica può essere il controllante comune rilevante per il vincolo finanziario, alle condizioni di controllo, durata e residenza previste dall’art. 70-ter.
  • Il vincolo economico e il vincolo organizzativo restano necessari: in presenza del vincolo finanziario del comma 1 sono presunti, salvo quanto disposto dal comma 5 dello stesso articolo.
  • L’opzione riguarda tutti i soggetti passivi stabiliti in Italia per cui ricorrono congiuntamente i vincoli, nel rispetto delle esclusioni previste dalla disciplina.
  • La partecipazione dall’anno successivo e la dichiarazione entro novanta giorni previste dall’art. 70-quater, comma 5, riguardano specifiche fattispecie di nuovi ingressi, distinte nella matrice seguente.
  • Le operazioni fra partecipanti allo stesso Gruppo IVA e quelle con soggetti esterni hanno effetti diversi; anche le eccedenze anteriori richiedono un trattamento separato.

I tre vincoli: cosa dimostra il controllo della persona fisica

Il passaggio risolutivo è distinguere proprietà comune e controllo rilevante. L’art. 70-ter, comma 1, ammette sia il controllo diretto o indiretto tra i soggetti sia il controllo esercitato su di essi dal medesimo soggetto. Nel secondo caso, pertinente alle società controllate dalla stessa persona fisica, occorre verificare anche la residenza del controllante nei termini indicati dalla norma. Un elenco dei soci, da solo, non risolve quindi la verifica: bisogna ricostruire il rapporto di controllo richiesto e la sua decorrenza.

Il vincolo economico si fonda su almeno una delle forme di cooperazione indicate dall’art. 70-ter, comma 2: attività principali dello stesso genere, attività complementari o interdipendenti, oppure attività che avvantaggiano pienamente o sostanzialmente uno o più soggetti. Per confrontare le società candidate, è utile descrivere le attività effettivamente svolte e i rapporti economici tra loro, anziché fermarsi alla denominazione sociale.

Il vincolo organizzativo è un requisito distinto. L’art. 70-ter, comma 4, prevede che, quando intercorre il vincolo finanziario del comma 1, si presumano sussistenti tra i medesimi soggetti anche i vincoli economico e organizzativo, salvo quanto disposto dal comma 5. La presunzione va quindi considerata con il suo limite espresso. Sul piano della verifica professionale, informazioni sugli assetti decisionali e sul coordinamento aiutano a ricostruire il caso concreto, senza sostituire il criterio normativo con una semplice coincidenza di amministratori.

Un’ulteriore fattispecie particolare è prevista dal comma 6 per determinate partecipazioni acquisite nell’ambito di interventi di recupero dei crediti o conversione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria: in tali casi il vincolo economico è considerato insussistente e la norma prevede un interpello per dimostrarne la sussistenza. Questa disciplina non va estesa alle ordinarie partecipazioni soltanto perché le società hanno un controllante comune.

Per approfondire la lettura coordinata dei requisiti, consulta l’analisi dei vincoli finanziari, economici e organizzativi prima dell’opzione.

Matrice decisionale: alternative a confronto

SituazioneCondizione da verificareConseguenza operativa
Più società controllate dalla medesima persona fisica al momento della costituzioneControllo rilevante ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1), almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente; controllante residente in Italia oppure in uno Stato con un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.Il controllo comune può integrare il vincolo finanziario. Per definire i partecipanti occorre verificare anche requisiti soggettivi, altri vincoli ed esclusioni.
Controllo comune instaurato dopo la data rilevante per la prima costituzioneData di efficacia del controllo diretto o indiretto rispetto al requisito temporale dell’art. 70-ter, comma 1.Non risulta soddisfatto quel requisito temporale per il periodo considerato. Occorre rivedere il calendario dell’opzione; la regola sui nuovi ingressi durante un’opzione già valida riguarda le diverse fattispecie della riga seguente.
Nuovi ingressi durante la validità dell’opzione nei casi dell’art. 70-quater, comma 5Nuovo vincolo finanziario verso soggetti passivi stabiliti in Italia per i quali non sussisteva all’esercizio dell’opzione; oppure instaurazione dei vincoli economico e organizzativo verso soggetti già esclusi ai sensi dell’art. 70-ter, comma 5.In queste specifiche fattispecie la partecipazione decorre dall’anno successivo a quello in cui i vincoli si sono instaurati. La dichiarazione deve essere presentata entro il novantesimo giorno successivo alla loro instaurazione.
Sedi o stabili organizzazioni situate all’estero, oppure soggetti in liquidazione ordinariaUbicazione della sede o stabile organizzazione e stato del soggetto, oltre alle altre esclusioni dell’art. 70-bis.Le sedi e stabili organizzazioni estere e i soggetti esclusi non partecipano. I relativi flussi non vanno classificati come operazioni tra due partecipanti allo stesso Gruppo IVA.

La distinzione decisiva è tra verifica iniziale del controllo e ingresso durante un’opzione già in corso. Il termine di novanta giorni e la partecipazione dall’anno successivo non sono una regola generale applicabile a qualsiasi mutamento dei rapporti tra società: il comma 5 li collega alle due fattispecie indicate. Per applicarlo serve individuare sia il vincolo instaurato sia la precedente posizione del soggetto rispetto al Gruppo.

Il perimetro, inoltre, non è un elenco discrezionale delle società che si preferisce includere. L’art. 70-quater richiede l’opzione di tutti i soggetti passivi stabiliti in Italia per i quali ricorrono congiuntamente i vincoli, nel rispetto dei requisiti soggettivi. Il controllo comune non inserisce automaticamente neppure la persona fisica controllante tra i partecipanti: anche per questa occorrerebbe verificare i requisiti richiesti ai soggetti partecipanti.

Opzione, flussi ed eccedenze: cosa cambia dopo il perimetro

Il Gruppo IVA diviene un unico soggetto passivo ai sensi dell’art. 70-bis. Questa è la decisione esaminata nell’articolo; un’eventuale liquidazione IVA di gruppo richiede una valutazione distinta e non va confusa con l’opzione qui descritta. Anche l’elenco delle società di un eventuale consolidato fiscale non sostituisce la verifica del perimetro richiesta per il Gruppo IVA.

L’opzione è esercitata mediante una dichiarazione telematica presentata dal rappresentante del gruppo, che indica, tra l’altro, i partecipanti e attesta la sussistenza dei vincoli. Permanendo i vincoli, l’opzione è vincolante per un triennio dall’anno in cui ha effetto e successivamente si rinnova ogni anno fino alla revoca. Il calendario operativo deve quindi distinguere presentazione della dichiarazione, primo anno di efficacia e, quando ricorrono le fattispecie del comma 5, decorrenza dei nuovi ingressi.

L’omessa opzione di un soggetto che deve partecipare comporta le conseguenze dell’art. 70-quater, comma 1: recupero dell’effettivo vantaggio fiscale conseguito e cessazione del Gruppo dall’anno successivo a quello dell’accertamento, salvo che i soggetti omessi esercitino l’opzione per parteciparvi. Il comma 5 richiama queste conseguenze anche per la mancata inclusione nei casi di ingresso da esso disciplinati.

Gli effetti sui flussi richiedono un confronto concreto tra le controparti. Fra due partecipanti allo stesso Gruppo IVA, cessioni e prestazioni non sono considerate tali agli effetti degli articoli 2 e 3 del D.P.R. 633/1972. Le operazioni di un partecipante verso un soggetto esterno si considerano invece effettuate dal Gruppo; quelle di un esterno verso un partecipante si considerano effettuate nei confronti del Gruppo.

Prima di aggiornare fatturazione e procedure interne, occorre quindi associare ciascun flusso alle controparti e alla data di effettiva partecipazione. Se una società rientra in una delle ipotesi di ingresso del comma 5, la sola instaurazione del vincolo durante l’anno non consente di anticipare a quel momento il trattamento delle operazioni fra partecipanti previsto per l’anno successivo.

Un controllo separato riguarda l’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno precedente al primo anno di partecipazione. L’art. 70-sexies stabilisce che non si trasferisce al Gruppo, ma può essere chiesta a rimborso, anche senza le condizioni dell’art. 30, oppure compensata a norma dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997. La regola del primo periodo non si applica alla parte dell’eccedenza pari ai versamenti IVA effettuati con riferimento a quell’anno. Per questo occorre confrontare eccedenza e versamenti, senza sommare indistintamente al Gruppo tutti i crediti pregressi. Il tema è sviluppato nell’approfondimento sul credito IVA precedente alla partecipazione al Gruppo IVA.

La valutazione di convenienza deve partire da questi effetti e dai flussi effettivi delle società candidate. Come metodo professionale, è opportuno considerare anche il lavoro necessario per adeguare le procedure, anziché assumere che l’opzione comporti sempre un risparmio o una semplificazione.

Quando coinvolgere lo studio

Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto, con verifica preliminare e assistenza operativa sul Gruppo IVA. Il confronto è particolarmente utile prima dell’opzione o quando cambiano partecipazioni e rapporti tra società: consente di impostare l’analisi di vincoli, perimetro, date rilevanti e flussi da approfondire.

Nel form, per una prima valutazione senza impegno, descrivi la situazione e l’urgenza, indicando le società interessate, le date delle eventuali modifiche del controllo e l’elenco dei documenti disponibili. Sono utili, ad esempio, prospetto partecipativo, informazioni sulle attività, assetti organizzativi e riepilogo dei flussi IVA. Per eventuali documenti personali o riservati, concorda le modalità di trasmissione dopo il contatto.

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Fonti e riferimenti

Disposizioni del D.P.R. 633/1972 nel testo vigente al 26 ottobre 2026:

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